Riduzioni tariffarie

Art. 3 lett. k del TITR – Obblighi trasparenza tramite siti internet.  Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste;

Il Regolamento TARI approvato con Deliberazione CC n. 4 del 04/05/2023, agli artt. 24, 25, 27 e 28 prevede l’applicazione della tariffa in misura ridotta nei seguenti casi:

 

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE (Art. 24)

a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 15%;

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%;

c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 183 giorni all’anno all’estero: riduzione del 30%;

d. locali, diversi da abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare: riduzione del 30%;

e. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo: riduzione 30%

 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (Art. 25)

 Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che si siano avvalse di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall’anno 2022 e 2023, la scelta rimane vincolante per 5 (cinque) anni con facoltà, a discrezione del gestore pubblico, di rientro anticipato prima del termine fissato. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 (due) anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 30 giorni dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 (due) anni. 4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata, in base alla tipologia di utenza, in relazione all'incidenza della frazione merceologica del rifiuto avviato a recupero nel complesso della composizione merceologica media di rifiuti attribuito alla stessa utenza secondo la Tabella di seguito riportata unitamente alla relativa associazione tra le categorie tariffarie e le macrocategorie valevoli per il Comune di Veglie (Fonte: ISPRA). La composizione merceologica è da considerare applicabile al 70% dei rifiuti prodotti, la restante quota del 30% viene considerato come rifiuto secco residuo o indifferenziato:

tab cmp merc

Nel caso di utenze non domestiche che esercitano più attività, sulla base della loro attività prevalente, possono richiedere la ricollocazione in una macrocategoria differente rispetto a quella assegnata nel presente regolamento. In tal caso, unitamente alla domanda da trasmettere al Comune entro il 30 giugno, l’utenza deve inviare apposita istanza nella forma di autocertificazione delle informazioni contenute.

RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO IN MODO AUTONOMO (Art. 27)

Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.

Al fine di ottenere le riduzioni di cui al comma 1 gli utenti devono presentare, a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello dell’avvio a riciclo autonomo dei rifiuti apposita istanza corredata dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nel mese precedente utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ente. Nell’istanza dovranno, inoltre, essere riportate le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente; c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI (Art. 28)

Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per eventi di carattere eccezionale, calamità naturali, pandemie e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico. Con delibera del Consiglio Comunale, sono approvate le agevolazioni di cui al comma 1, del presente articolo, con indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse. Le agevolazioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

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