Rilascio e rinnovo di contrassegno per disabili

Descrizione

Per ottenere il RILASCIO del contrassegno per persona diversamente abile per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, occorre produrre istanza allegando il Verbale commissione medica della competente ASL attestante i requisiti di legge per il diritto al rilascio del contrassegno per riconoscimento della capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o condizione di cieco totale o con residuo visivo non superiore a 1/10.

Per ottenere il RINNOVO del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, ai sensi dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , occorre produrre Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni di riduzione della capacità di deambulazione di cui alla certificazione medica rilasciata dalla competente ASL che attesta i requisiti di legge per il diritto al rilascio del contrassegno.

Normative di riferimento

D.Lgs 285/92

Art.381, co.2^ e 3^ DPR 495/92

Strumenti di tutela

ricorso al TAR entro 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg.

Documenti e link

Atti e documenti da allegare all'istanza: elenco documentazione:

RILASCIO: Produrre copia del verbale ASL (L.n.104/92 o verbale invalidità civile), che attesti la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.4 D.L.. 9.2.12 n.5, - art.381 DPR 495/92).

RINNOVO: Alla scadenza dei 5 anni dal primo rilascio di contrassegno, per ottenere il ‘rinnovo’ va prodotta certificazione del medico curante da cui si evinca il permanere dei requisiti di deambulazione ridotta, come accertati dalla commissione ASL (art.381 DPR 495/92).

Modulistica e fac-simile:

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