Ricorso al Prefetto c/ verbali del CdS

Il trasgressore o l'obbligato in solido (es. proprietario del veicolo) possono proporre ricorso al Prefetto contro i verbali del CdS elevati dalla P.M.
  • Tipologia: Procedimento ad istanza di parte
  • Termine procedimentale: 60 gg.
  • Ufficio Competente: Polizia Locale
  • Silenzio assenso:

Descrizione

Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196 (es, proprietario del veicolo), nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione (qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito), possono proporre 'ricorso al prefetto' del luogo della commessa violazione, da presentarsi al protocollo generale del Comune di Veglie ovvero da inviarsi al Comune di Veglie  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Il ricorso può essere presentato 'direttamente al prefetto' mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal 'deposito o dal ricevimento' del ricorso e dal ricevimento degli atti da parte della prefettura, nel caso in cui sia stato presentato direttamente presso il prefetto.

Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Normative di riferimento

art. 203 C.d.S.

Strumenti di tutela

Il prefetto, se respinge il ricorso emette entro 120 giorni, decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio a cui appartiene l'organo accertatore, un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento. Detta ordinanza può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione, dinanzi al Giudice di Pace.

Al contrario, se accoglie il ricorso, il Prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne darà notizia al ricorrente.
Il Codice della Strada prevede la possibilità che l'accoglimento del ricorso (silenzio-accoglimento) derivi dalla mancata adozione di una decisione del Prefetto nei termini richiesti, 'a seconda delle modalità di presentazione del ricorso': ossia, 180 gg. (in caso di ricorso presentato direttamente all'ufficio di P.M.) o 210 gg. (in caso di ricorso presentato direttamente al prefetto) dal deposito del ricorso stesso.
La mancata adozione del provvedimento entro il termine massimo concesso (180 o 210 gg.)  produce l'automatico accoglimento del ricorso.

Documenti e link

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