Avviso formazione lista leva militare dei giovani nati nell'anno 2004

Avviso formazione lista leva militare dei giovani nati nell'anno 2004

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Dettagli della notizia

 

C O M U N E   D I   V E G L I E

P r o v i n c i a   d i   L e c c e

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2004

IL SINDACO

A norma dell’art. 1932 del D. Lgs. 15-3-2010, n. 66

RENDE NOTO

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell’anno, secondo il seguente calendario:

a) nel mese di Gennaio il Sindaco curerà l’iscrizione nella lista di leva dei giovani che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell’art. 1933 del D. Lgs. n. 66/2010;

b) il 1° febbraio verrà pubblicato per 15 giorni l’elenco degli iscritti;

c) nel corso dello stesso mese di febbraio e di marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie per l’invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva qualora vi fossero stati omessi; i loro genitori o tutori hanno l’obbligo di curare che l’iscrizione avvenga regolarmente. Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere ottenuta presso l’ufficio di Leva Comunale.

Veglie, lì 1 gennaio 2021                                                                        IL SINDACO

                                                                                                   f.to dott. Claudio PALADINI

_________________________________________

ART. 1933 D. Lgs. n. 66/2010

Domicilio legale

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

    a) i giovani dei quali il padre, o, in  mancanza  del  padre,  la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune,  nonostante  che  essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati,  detenuti  o figli di un espatriato, o di un  militare  in  effettivo  servizio  o prigioniero di guerra che abbia avuto 'ultimo domicilio nel Comune;

    b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza  del  padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;

    c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;

    d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che  siano privi di padre, madre e tutore;

    e) i giovani nati o residenti  nel  Comune  che,  non  trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da  a)  a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva é  considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante  all'estero  il  Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza  di  detta designazione, il Comune di Roma.

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