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Benvenuti nel sito del Comune di Veglie
Dall’entrata in vigore del T.U. n. 445/2000 le amministrazioni e gli uffici pubblici non possono più richiedere certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione: una richiesta in tal senso costituisce violazione dei diritti d’ufficio, con possibili azioni giudiziarie e penali.
COS' È L'AUTOCERTIFICAZIONE?
E' una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che
utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi.
Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all' autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.
Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
COSA POSSO CERTIFICARE ?
Il Testo Unico prevede due diverse tipologie di autocertificazioni:
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETÀ.
Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:
dati anagrafici e di stato civile
• nascita
• residenza
• cittadinanza
• godimento dei diritti politici
• stato civile
• esistenza in vita
• nascita dei figli
• morte del coniuge, dei propri ascendenti ( genitori … ) o dei propri discendenti ( figli … )
• maternità
• paternità
• separazione o comunione dei beni
• stato di famiglia
• tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile
titoli di studio e qualifiche professionali
• titolo di studio
• qualifica professionale
• esami sostenuti
• titolo di qualifica tecnica
• titolo di formazione
• titolo di specializzazione
• titolo di abilitazione
• titolo di aggiornamento
situazione economica fiscale e reddituale
• reddito
• situazione economica
• assolvimento obblighi contributivi
• possesso e numero di codice fiscale
• possesso e numero di partita IVA
• tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria
• vivenza a carico
posizione giuridica
• legale rappresentante
• tutore
• curatore
• non avere riportato condanne penali
altri dati
• iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
• posizione agli effetti degli obblighi militar?i
• stato di disoccupazione
• qualità di pensionato
• qualità di casalinga
• qualità di studente
• iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono invece essere utilizzate per attestare:
• tutti i fatti, stati e qualità conosciuti direttamente dall’interessato e non compresi tra quelli autocertificati
• stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante è a diretta conoscenza, relativi ad altri soggetti
• a conformità all’originale della copia di una pubblicazione, di un atto amministrativo o di documenti fiscali.
COSA NON SI PUO'AUTOCERTIFICARE ?
Non tutto si può autocertificare ed è necessario presentare i tradizionali certificati in particolare per:
• le dichiarazioni sostitutive non sono ammissibili in sostituzione di certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi e brevetti
• le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non possono essere utilizzate per attestare informazioni che non rientrano nella conoscenza diretta del dichiarante o che riguardano manifestazioni di volontà ( per esempio: dichiarazione di impegno)
COSA SUCCEDE SE DICHIARO IL FALSO?
Se le amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute ad effettuare i controllo necessari. In caso di dichiarazione falsa il cittadino è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre che decadere dai benefici eventualmente conseguiti con l'autocertificazione.
QUANDO POSSO USARE L’AUTOCERTIFICAZIONE?
L’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, vale a dire tutte le amministrazioni dello Stato ( compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie ), le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico ( compresi gli enti pubblici economici). Sono inoltre utilizzabili con le imprese che hanno in concessione servizi di pubblica utilità e di pubblica necessità ( ENEL, RAI, Poste, TELECOM, Ferrovie dello Stato … ).
I tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
Si può presentare l'autocertificazione anche ai privati ( ad esempio banche ed assicurazioni ), se questi decidono di accettarla. Infatti per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà.
QUAL'E' LA VALIDITA' DELLE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI NOTORI?
Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Si ricorda:?
• tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici hanno una validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
• hanno validità illimitata i certificati non soggetti a modificazioni ( certificato di morte, titolo di studio … ).
• è ammessa la presentazione di certificazioni scadute purché le informazioni contenute nei certificati stessi non siano cambiate ( basta apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata in cui il titolare attesta che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio).
QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CHE NON ACCETTANO L'AUTOCERTIFICAZIONE?
Il pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico che non accetta l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e rischia di essere punito per omissioni o rifiuto di atti d’ufficio.
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio:
• la mancata accettazione delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive
• la richiesta di certificati nei casi in cui vi sia l’obbligo del dipendente pubblico di accettare l'autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva
• il rifiuto di accettare l’attestazione di fatti, stati e qualità personali mediante l’esibizione di un documento di identità.
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Per la validità delle domande e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare alle amministrazioni e ai servizi pubblici non è necessaria l’autentica della firma, purché questa sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceverle o siano accompagnate da un documento di identità.
Rimane l’obbligo dell’autentica della firma solo per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà indirizzate a privati o alla pubblica amministrazione per la riscossione di benefici economici da parte di terzi.
Per la validità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) è sufficiente la sottoscrizione dell’interessato.
Si ricorda:
• l'autocertificazione è valida anche se l’interessato, in grado di intendere e volere, non può ( per impedimento fisico ) o non sa ( per analfabetismo ) firmare: in questi casi l’impiegato deve accertarne l’identità e attestare che la dichiarazione è stata resa davanti a lui
• se l’interessato è incapace di agire, la redazione e la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva sarà effettuata
dal tutore ( in caso di incapacità assoluta ) o dal curatore ( in caso di incapacità relativa )
• in caso di impossibilità a recarsi personalmente in ufficio, le dichiarazioni sostitutive ( allegando una fotocopia di
documento di identità ) possono essere presentate da altra persona, oppure inviate via fax, oppure inviate per posta
• se l’interessato, per gravi motivi di salute, non può provvedere personalmente, la dichiarazione può essere resa nel suo interesse da uno dei parenti più stretti.
CHI PUÒ FARE LA DICHIARAZIONE?
Possono fare l'autocertificazione:
• i cittadini italiani
• i cittadini dell'Unione Europea
• i cittadini dei paese extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati verificabili e
attestabili in Italia.
ESTRATTI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ( art. 44 T.U. 445/2000 )
La pubblica amministrazione non può richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendoli direttamente all’ufficiale di stato civile competente e solo quando ciò è indispensabile.
COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI ( art. 19 T.U. 445/2000 )
L’interessato può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione allegata è conforme all’originale. Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va autenticata.
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI (art. 45 T.U. 445/2000 )
E’ vietato alle amministrazioni pubbliche richiedere certificazioni che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA ( art. 34 T.U. 445/2000 )
La fotografia può essere autenticata direttamente dall’ufficio che rilascia il certificato, purché sia presentata direttamente
dall’interessato. L’autentica di una foto può essere effettuata solo se richiesta espressamente da una norma di legge (passaporto, patente ).
NOVITA’ PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ ( artt. 35 e 36 T.U. 445/2000 )
La carta di identità può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento non è più necessaria l’indicazione dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente l’interessato.
La carta di identità non viene sostituita nel caso di variazione di stato civile o di residenza.